Premessa.
Per fronteggiare la crisi economica indotta dal Convid-19, il Governo italiano, come molti altri Governi, ha assunto alcuni provvedimenti fra i quali la concessione della garanzia dello Stato a favore di prestiti bancari fino a 25.000€ per sopperire alle carenze di liquidità delle imprese minori e la garanzia della SACE per prestiti di importo maggiore. Poiché peraltro la SACE è una agenzia dello Stato anche quest’ultima garanzia può essere ricondotta, nella sostanza, allo Stato, anche se, nella forma, non è così.
Le garanzie in questione avrebbero, secondo il Governo, il vantaggio di velocizzare la concessione dei finanziamenti da parte delle banche, cioè di aziende di credito private, spesso quotate in Borsa, il cui management risponde ai rispettivi azionisti in termini di performance economico-finanziaria.
Le regole in vigore
Le banche appartengono ad un settore fortemente regolamentato: con riferimento ai prestiti all’economia si sa che il loro volume va rapportato ai mezzi propri di ciascuna azienda di credito. Detta in termini più tecnici e con riferimento ai prestiti, i rischi vanno ponderati e assunti in rapporto al CET1.
Tale rapporto prevede che i) a fronte di un CET1 pari a 1€, il volume di prestiti possa giungere a 12,5€; ii) i prestiti vengano ponderati per il loro grado di rischio.
Se supponiamo un CET1 pari a 1€, il volume massimo di prestiti sarà dunque di 12,5€ se il rischio di ogni prestito è pari a 1; il volume potrà assommare a 25€, se il richio di ogni prestito è pari a 0,5; il volume di prestiti potrà assommare a 6,25€, se il rischio di ogni prestito è pari a 2.
Questa questione è stata affrontata molti anni fa ed è stata affinata successivamnte per favorire le PMI data la loro relativamente precaria organizzazione e la conclusione è stata che, relativamente alle PMI, si adotti a) il metodo standard (ponderazione 1 per tutti i prestiti) e b) che vi si affianchino elementi di aggravamento e di mitigazione del rischio.
Gli elementi di attenuazione del rischio derivano dalle garanzie che possono essere: reali, personali, connesse con derivati creditizi. Nel caso di specie, la garanzia dello Stato, è una fideiussione, cioè una firma di chi ha il potere di impegnare lo Stato.
Gli elementi di aggravamento del rischio derivano dal deterioramento della posizione; nel caso di specie, gli NPL avrebbero ponderazione 1,5.
Conclusione
Dato l’ammontare, la velocità di concessione del prestito dipende dunque:
A) dalla valutazione delle aspettative in materia di velocità di escussione della garanzia: quindi dipende dalla capacità attesa dello Stato di fronteggiare prontamente l’eventuale inadempienza e/o insolvenza del debitore principale (l’Impresa che ha ottenuto il prestito);
B) dalla valutazione delle aspettative di deterioramento della posizione: se un prestito ponderato per 1 si deteriora (e diventa, ad es., un Utp o un NPL) passa ad essere ponderato per 1,5 e quindi `mangia’ CET1;
C) dalla dimensione del Free Capital (differenza fra CET1 e fondi propri già impegnati) della banca che assume il rischio di credito;
Da notare che tutte queste valutazioni sono espresse a valori contabili e non a valori economici.
Ne deriva, secondo me, che affermare `diamo subito i soldi’ perché c’è la garanzia dello Stato si scontra con l’evidenza che le banche private (cioè oggi quasi tutte le banche italiane) non possono essere costrette ad assumere rischi impropri a meno che non cambi il paradigma sul quale si fondano (a partire dal Basilea1, 1988).
L’Italia, non è la Svizzera, però leggendo attentamente il seguente documento e facendo attenzione al linguaggio felpato ma determinato tipico della finanza, si può capire bene la distanza fra un Paese ove valgono le regole e un Paese ove tutti buttano tutto `nel sociale’, con grave danno per i cittadini meno abbienti e più sprovveduti.
Per quanto riguarda il bilancio dello Stato, gli effetti delle garanzie statali sono tutt’altro che irrilevanti sull’indebitamento, come ben spiegato dal dr. Enrico Zanetti.